Gli errori, le omissioni e i versamenti parziali possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento con l’istituto del ravvedimento operoso; le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Il contribuente che abbia quindi omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbia avuto formale conoscenza (questionari, richieste di chiarimenti o accertamenti già notificati).
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta , maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello f24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Ravvedimento per omesso versamento:
Accertamento per omesso/parziale versamento:
Relativamente alle sanzioni:
• in caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza dell’imposta dovuta.
• in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%;
• in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%.